Che cosa è l’affidamento condiviso
L’affidamento condiviso è la regola, è espressione del diritto del minore alla bigenitorialità.
In genere l’affido condiviso viene attuato con collocazione prevalente dei figli presso uno dei genitori ed ampia frequentazione dell’altro genitore. In alcuni casi, in genere su accordo dei genitori, si può prevedere una collocazione equivalente o quasi equivalente presso entrambi i genitori.
La responsabilità genitoriale
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, questo significa che le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo, come ad esempio le decisioni relative all’istruzione, alle attività sportive, all’educazione religiosa o culturale, alla salute ed alla residenza abituale del minore.
Le decisioni afferenti l’ordinaria amministrazione invece possono essere anche prese in forma disgiunta tra i genitori
L’affidamento esclusivo come eccezione
In caso di affido esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta esclusivamente al genitore affidatario.
L’affido esclusivo può essere stabilito dal Tribunale che deve valutare ed accertare che l’affidamento ad entrambi i genitori è contrario all’interesse del minore.
L’affido super esclusivo, una misura limitativa creata dalla giurisprudenza.
L’affido super esclusivo può essere disposto solo laddove vi sia la prova di comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli da parte di un genitore.
In presenza del regime di affido super esclusivo l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad uno solo dei genitori che compie da solo tutte le decisioni nell’interesse dei figli, anche quelle di maggior interesse.
Il genitore non affidatario vigila solo sulla istruzione ed educazione del minore può rivolgersi al giudice quando l’altro genitore prenda decisioni contrarie all’interesse dei figli.
La conflittualità e la distanza geografica non sono ragioni sufficienti a giustificare una pronuncia di affido esclusivo o super esclusivo, a meno che il genitore richiedente non fornisca prova delle cause e delle ricadute concrete.
