Assegnazione della casa familiare: quando spetta e cosa cambia dopo la separazione

Tabella dei Contenuti

Introduzione

Quando una coppia si separa, una delle questioni più delicate riguarda la casa in cui la famiglia ha vissuto. Chi può continuare ad abitarci? Cosa succede se l’immobile è intestato all’altro coniuge? E se ci sono figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti? L’assegnazione della casa familiare non è semplicemente una questione di proprietà: il suo obiettivo principale è tutelare l’interesse dei figli e, quando ne ricorrono i presupposti, preservare il loro ambiente di vita. Vediamo come funziona e quali sono gli aspetti da valutare.

Che cos’è l’assegnazione della casa familiare?

L’assegnazione della casa familiare è il provvedimento con cui, nell’ambito della crisi della coppia, viene attribuito a uno dei genitori il godimento dell’abitazione che costituiva il centro della vita familiare.

La regola fondamentale è contenuta nell’art. 337-sexies c.c., secondo cui il godimento della casa familiare deve essere attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.  

Questo significa che l’assegnazione non coincide con un trasferimento della proprietà. Il proprietario dell’immobile, infatti, può rimanere tale anche quando la casa viene assegnata all’altro genitore.

La logica dell’istituto è diversa: evitare, per quanto possibile, che la separazione dei genitori determini anche una brusca perdita dell’ambiente domestico nel quale i figli sono cresciuti.

La presenza dei figli è il punto centrale

L’assegnazione della casa familiare è strettamente collegata alla tutela della prole.

In particolare, assumono rilievo i figli minorenni e, nei casi previsti, i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti che continuano a vivere con uno dei genitori.

La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che la finalità dell’assegnazione consiste nella conservazione dell’ambiente domestico dei figli, inteso come luogo nel quale si sono consolidate abitudini, relazioni e punti di riferimento. Tra le pronunce rilevanti vi sono Cass. civ., n. 18603/2021 e Cass. civ., n. 32231/2018. Cass. n. 18556/2026.

Un esempio pratico

Immaginiamo due genitori che si separano e hanno un figlio di 10 anni, che da sempre vive nella casa familiare, frequenta la scuola nella stessa zona e svolge lì le proprie attività quotidiane.

Se il figlio continua prevalentemente a vivere con uno dei genitori, la permanenza nella casa familiare può rappresentare un elemento importante per garantirne la continuità di vita. La proprietà dell’immobile, da sola, non determina necessariamente chi potrà continuare ad abitarlo.

Se la casa è intestata all’altro coniuge?

È uno dei dubbi più frequenti.

L’assegnazione della casa familiare può essere disposta anche quando l’immobile appartiene, in tutto o in parte, all’altro genitore.

Il motivo è semplice: l’assegnazione riguarda il godimento della casa e non trasferisce la proprietà.

La legge stabilisce inoltre che dell’assegnazione il giudice deve tenere conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerando anche il titolo di proprietà dell’immobile. Il provvedimento può inoltre essere trascritto e, nei casi previsti, essere opponibile a terzi.  

Questo rende particolarmente importante distinguere tre questioni che spesso vengono confuse:

  • chi è proprietario della casa;
  • chi ha diritto ad abitarla;
  • come l’assegnazione incide sugli equilibri economici tra i genitori.

Sono profili collegati, ma non equivalenti.

Casa familiare e pertinenze: anche garage, cantina o altro immobile?

Un caso più complesso si presenta quando, oltre all’abitazione, esistono garage, cantine, magazzini, rustici o altri beni collegati alla casa.

Non è corretto ritenere che qualsiasi bene vicino all’abitazione debba automaticamente seguire l’assegnazione.

La questione è stata affrontata recentemente dalla Cassazione con l’ordinanza n. 18556 dell’8 giugno 2026. La Corte ha ribadito che anche l’eventuale assegnazione di un immobile autonomo e non contiguo, quando qualificato come pertinenza, deve essere valutata alla luce dell’interesse concreto dei figli alla conservazione del proprio ambiente di vita. Osservatorio Famiglia+1

In altre parole, non basta dimostrare che un bene sia collegato alla casa sotto il profilo giuridico o materiale: occorre verificare quale funzione abbia avuto concretamente nella vita dei figli.

Questo aspetto può diventare particolarmente importante quando sono coinvolti immobili accessori di valore significativo.

L’assegnazione può essere revocata?

Sì. L’assegnazione non è necessariamente definitiva per tutta la vita.

L’art. 337-sexies c.c. prevede, tra l’altro, che il diritto al godimento venga meno se l’assegnatario non abita più stabilmente nella casa familiare, oltre alle ulteriori ipotesi indicate dalla disposizione.

Ma anche l’evoluzione della situazione dei figli può diventare determinante.

Se, ad esempio, i figli diventano economicamente autosufficienti oppure cessano stabilmente di convivere con il genitore assegnatario, può venire meno il presupposto che giustificava la conservazione della casa.

La valutazione deve comunque essere effettuata sulla situazione concreta, senza automatismi. La giurisprudenza più recente continua infatti a valorizzare l’effettiva permanenza dell’interesse dei figli alla conservazione dell’ambiente domestico.

Come si chiede l’assegnazione della casa familiare?

La questione viene normalmente affrontata nell’ambito del procedimento di separazione, divorzio o regolamentazione dei rapporti tra genitori.

Dal punto di vista pratico, è importante fornire al giudice un quadro chiaro della situazione familiare, indicando:

  • chi vive attualmente nell’immobile;
  • dove e con quale genitore vivono abitualmente i figli;
  • età dei figli e loro eventuale autonomia economica;
  • caratteristiche della casa e sua effettiva funzione familiare;
  • eventuali pertinenze e loro concreto utilizzo;
  • proprietà dell’immobile;
  • eventuali cambiamenti già intervenuti nella vita dei figli.

Non esiste quindi una risposta valida per ogni famiglia. La decisione dipende dalle circostanze concrete e dall’interesse dei figli.

Gli errori più comuni

Tra gli equivoci più frequenti ci sono almeno quattro convinzioni da evitare.

“La casa spetta sempre al proprietario.”
Non necessariamente: proprietà e assegnazione del godimento sono questioni diverse.

“La casa viene assegnata al coniuge economicamente più debole.”
L’assegnazione della casa familiare non nasce come forma automatica di sostegno economico all’ex coniuge. La sua funzione principale è la tutela dei figli.

“Tutto ciò che si trova vicino alla casa viene assegnato insieme all’abitazione.”
Non è così. Per le pertinenze e gli immobili accessori occorre verificare il loro effettivo collegamento con la vita familiare e, soprattutto, l’interesse della prole.

“Una volta assegnata, la casa non può più essere restituita.”
Anche questo è errato: il venir meno delle condizioni che giustificano l’assegnazione può portare alla sua revoca o modifica.

Quanto dura l’assegnazione?

Non esiste un termine standard uguale per tutte le famiglie.

La durata è collegata alla permanenza dei presupposti che giustificano il provvedimento e, in particolare, alla situazione dei figli.

Per questo, un cambiamento importante — per esempio il trasferimento stabile dei figli, il venir meno della convivenza o il raggiungimento dell’autonomia economica — può rendere necessario rivalutare la situazione.

È quindi opportuno non considerare l’assegnazione come una soluzione patrimoniale definitiva, ma come una misura collegata all’equilibrio familiare e alle esigenze della prole.

FAQ sull’assegnazione della casa familiare

Sì. Se ricorrono i presupposti previsti dalla legge, l'assegnazione può riguardare anche un immobile di proprietà dell'altro genitore.

No. Sono questioni distinte. L'assegnazione può essere considerata nella regolazione dei rapporti economici, ma non costituisce automaticamente una sostituzione dell'assegno di mantenimento.

Può essere possibile quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, in particolare in relazione alla non autosufficienza economica e alla concreta convivenza. La situazione va valutata caso per caso.

Non automaticamente. La Cassazione ha chiarito nel 2026 che l'eventuale estensione a un bene pertinenziale deve essere valutata in funzione dell'interesse concreto dei figli alla conservazione del loro ambiente di vita.

Sì, quando vengono meno le condizioni che la giustificano. Occorre però verificare concretamente la situazione familiare e l'interesse attuale dei figli.

Quando è utile rivolgersi a un avvocato?

La casa familiare è spesso uno degli aspetti più delicati di una separazione, perché coinvolge contemporaneamente figli, abitazione, proprietà e rapporti economici.

Prima di raggiungere un accordo o di presentare una richiesta al giudice, può essere utile ricostruire con precisione la situazione abitativa e familiare, soprattutto quando vi sono figli minorenni, figli maggiorenni non autosufficienti, immobili di proprietà esclusiva di un genitore o pertinenze collegate all’abitazione.

Una consulenza con un avvocato esperto di diritto di famiglia permette di comprendere quali siano le questioni realmente rilevanti nel caso concreto e di affrontare il procedimento con maggiore consapevolezza.

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Immagine di Avv. Veronica Toschi Vespasiani

Avv. Veronica Toschi Vespasiani

Avvocato del Foro di Firenze, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Firenze dal 2020.
Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia e tutela dei minori, assistendo i clienti nelle questioni legate a separazioni, divorzi e gestione delle crisi familiari.
È iscritta nelle liste del Tribunale di Firenze e del Tribunale per i Minorenni quale curatore speciale del minore.
Svolge consulenza legale in italiano e spagnolo.

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