Il tema del mantenimento dei figli nei procedimenti di separazione o divorzio genera conflittualità tra i genitori, anche già separati o divorziati.
Nel nostro ordinamento giuridico vige la regola che ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
In sede di separazione o divorzio viene previsto un assegno periodico mensile per il mantenimento ordinario con cui il genitore non convivente con la prole contribuirà al suo mantenimento. L’assegno di mantenimento ha la funzione di equilibrare e distribuire il peso economico dei figli tra i genitori.
In sede di separazione o divorzio consensuale saranno i genitori a trovare un accordo sull’entità dell’assegno, mentre in sede giudiziale sarà il giudice a determinarlo.
PARAMETRI CHE DETERMINANO L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Il codice civile indica i seguenti parametri per la determinazione dell’assegno di mantenimento:
– le attuali esigenze dei figli
– il tenore di vita goduto dalla prole in costanza di matrimonio
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore
– le capacità economico reddituali di entrambi i genitori
– l’assegnazione della casa familiare.
Trattasi chiaramente di parametri interpretabili e non di formule matematiche di calcolo dell’assegno di mantenimento, per questo il difficile calcolo dell’assegno di mantenimento va effettuato con l’ausilio di un avvocato esperto che sia in grado di valutare tutti gli elementi di cui sopra e di tutelare le tue ragioni in sede di trattativa per una separazione o divorzio consensuale o davanti al giudice nei procedimenti giudiziali.
SPESE ORDINARIE COPERTE DALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
L’assegno di mantenimento copre solo le spese ordinarie, ossia quelle voci periodiche di spesa che si ripetono nel tempo e sono necessarie per soddisfare i bisogni primari e secondari dei figli.
Come ad esempio:
Vitto e alloggio: spesa per la preparazione dei pasti, la mensa scolastica (salvo diverso accordo fra i coniugi), spese condominiali o di affitto, utenze domestiche (luce, gas, acqua),
Abbigliamento: acquisto di vestiti, scarpe e biancheria intima
Igiene personale: prodotti per l’igiene quotidiana.
Istruzione: materiale scolastico generico, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
Salute: farmaci da banco, integratori, vitamine,etc.
Trasporti: carburante (se il genitore utilizza l’auto per portare i figli a scuola o ad altre attività), abbonamenti per i mezzi pubblici (salvo diverso accordo).
Altre spese ricorrenti: la c.d. “paghetta”, ricarica cellulare; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.)
Le spese ordinarie si differenziano dalle spese straordinarie, ovvero quelle spese impreviste o eccezionali.
SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE: LE DIFFERENZE
La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie è spesso oggetto di contenzioso tra genitori separati o divorziati.
Le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 2017 sono uno strumento utile a regolamentare la disciplina delle spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, e di solito vengono richiamate dal Giudice all’interno dei provvedimenti resi in sede di separazione.
Le linee guida del CNF definiscono tre criteri che differenziano le spese straordinarie da quelle ordinarie:
“a) Temporale: spese dipendenti da eventi imprevedibili, o da situazioni, scelte o fatti di carattere eccezionale ovvero spese periodiche, ma non fisse.
b) Quantitativo: gravosità della spesa stessa.
c) Funzionale: spese necessari o utili, perché mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona, fatta esclusione per quelle meramente voluttuarie”.
Le linee guida distinguono le spese straordinarie, in due categorie:
spese che non richiedono il preventivo accordo e spese subordinate al consenso di entrambi i genitori.
ELENCO DELLE SPESE STRAORDINARIE
Si riporta di seguito l’elencazione delle spese straordinarie suddiviso per tipologia come riportate all’interno delle Linee guida del CNF del 2017
1. SPESE MEDICHE
che non richiedono il preventivo accordo: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche;
che richiedono il preventivo accordo: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
2. SPESE SCOLASTICHE
che non richiedono il preventivo accordo: rette della scuola d’infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici laddove vi era accordo dei genitori all’iscrizione; libri di testo richiesti dalla scuola; gite scolastiche senza pernottamento;
che richiedono il preventivo accordo: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative; master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l’acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede);
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d’istruzione, soggiorni all’estero per motivi di studio; corsi per l’apprendimento delle
lingue straniere;
3) SPESE EXTRASCOLASTICHE
che non richiedono il preventivo accordo: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto,
quando acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.
che richiedono il preventivo accordo:
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno,
pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente
senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car,
macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica.
Generalmente un genitore anticipa il pagamento delle spese straordinarie e poi comunica all’altro di aver sostenuto una spesa allegando le ricevute di pagamento e chiedendo il rimborso.
È bene ricordarsi che buona parte delle spese straordinarie devono essere previamente concordate, quindi chiedere l’autorizzazione alla spesa per iscritto (anche via mail o WhatsApp) allegando i documenti giustificativi.
L’altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
È bene poi non aspettare a chiedere il rimborso ed avere cura di farne richiesta nell’immediatezza del pagamento, possibilmente per iscritto (anche via mail o WhatsApp) e allegando i documenti comprovanti la spesa sostenuta. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato la spesa, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
