Le differenze tra assegno di mantenimento e assegno divorzile

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L’ordinamento giuridico italiano prevede due istituti distinti per tutelare economicamente il coniuge più debole nelle fasi di crisi matrimoniale: l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile. Questi strumenti si differenziano sostanzialmente per la loro natura giuridica e per le finalità che perseguono. La distinzione fondamentale risiede nella permanenza o meno del vincolo coniugale. Durante la separazione, il vincolo matrimoniale permane integralmente, con conseguente sospensione solo dei doveri personali (convivenza, fedeltà, collaborazione), mentre persistono tutti gli obblighi di carattere economico. Nel divorzio, invece, si verifica la cessazione definitiva di ogni rapporto giuridico derivante dal matrimonio, sia personale che patrimoniale.

L’assegno di mantenimento viene stabilito durante la separazione e mira a garantire al coniuge economicamente più debole la conservazione del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Questo principio si basa sul presupposto che, nonostante la separazione, il legame coniugale persiste e con esso anche determinati obblighi di solidarietà economica.

Assegno di separazione

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio.

L’assegno divorzile

L’assegno divorzile, infatti, ha una funzione assistenziale e compensativa, volta a garantire l’autosufficienza economica dell’ex coniuge, senza necessariamente preservare lo standard di vita matrimoniale. La Corte di Cassazione ha infatti superato il criterio del tenore di vita, abbandonando la concezione patrimonialistica del matrimonio.

L’assegno di divorzio mira a garantire un sostegno economico al coniuge che si trova in stato di bisogno e non può provvedere autonomamente al proprio mantenimento. Non si tratta più di conservare lo stesso standard di vita goduto durante il matrimonio, ma di assicurare all’ex coniuge le risorse necessarie per raggiungere una dignitosa autonomia economica.

La componente compensativa, invece, rappresenta un riconoscimento del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare e alla carriera dell’altro. Per attivare la funzione perequativo-compensativa occorre che il richiedente dimostri concrete “aspettative professionali sacrificate”. Solo allora il divario reddituale può dirsi causato da quella rinuncia e dunque meritevole di riequilibrio. (cfr. Corte di Cassazione n. 31220/2025).

Viene valutato in particolare il sacrificio professionale sostenuto durante il matrimonio, l’aver rinunciato a opportunità lavorative per dedicarsi alla famiglia, e il contributo dato alla realizzazione professionale dell’altro coniuge.

In ogni caso, il riconoscimento dell’apporto familiare non comporta in ogni caso la parificazione dei livelli economici tra gli ex coniugi poiché l’assegno di divorzio non serve a equiparare patrimonio o redditi.

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Immagine di Avv. Veronica Toschi Vespasiani

Avv. Veronica Toschi Vespasiani

Avvocato del Foro di Firenze, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Firenze dal 2020.
Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia e tutela dei minori, assistendo i clienti nelle questioni legate a separazioni, divorzi e gestione delle crisi familiari.
È iscritta nelle liste del Tribunale di Firenze e del Tribunale per i Minorenni quale curatore speciale del minore.
Svolge consulenza legale in italiano e spagnolo.

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